Testamento: e se non si trova…?

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In questo secondo articolo sui temi relativi alla successione (vedi il precedente articolo sugli “eredi legittimi“), affrontiamo meglio il tema del testamento.

Quando si parla di successione, diventa  necessario avere  un quadro complessivo quanto più chiaro possibile, sia per l’analisi ex ante che per il computo “post mortem”.

Definirò intanto la successione legittima (cioè senza testamento) e la successione testamentaria.

Si ha successione legittima quando:

  • Un soggetto muore senza lasciare un testamento che indichi a chi debbano essere trasferiti i beni;
  • Un soggetto muore e dispone con testamento solo per una parte dei beni (per l’altra subentra la successione legittima);
  • Un soggetto lascia un testamento, ma lo stesso viene dichiarato nullo o annullabile.

Nella successione legittima l’eredità viene devoluta per quote, stabilite dalla Legge.  E’ necessaria l’individuazione dei cosiddetti Eredi Legittimari, se esistenti (Genitori se viventi, coniuge e figli) e degli altri eredi.

La successione testamentaria è molto frequente.

Il Testamento è un atto formale: il testamento orale non è ammesso e per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti:

Testamento olografo: è scritto, datato e sottoscritto tutto di pugno dal testatore, il quale deve  essere capace di intendere e di volere; è soggetto a pubblicazione (verbale di apertura di testamento).

Testamento pubblico: è scritto dal Notaio dopo che il Testatore gli ha espresso le sue ultime volontà davanti a due testimoni. Lo sottoscrivono il testatore, i testimoni ed il Notaio;

Testamento segreto: è scritto in un qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore; il testatore in persona davanti a due testimoni consegna il foglio chiuso ad un notaio, quindi annota all’esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.

TUTTI I TESTAMENTI, COMUNQUE FATTI, HANNO LO STESSO VALORE E UGUALE EFFICACIA: per esempio basta un testamento olografo per revocare un precedente testamento pubblico.

La legge prevede dunque che alcuni soggetti abbiano una particolare tutela, cioè che agli stessi sia riservata comunque una quota dell’eredità anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento

A favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi , la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi, legittimati o naturali.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

Ricapitolando:

I familiari che ereditano in assenza di testamento sono:

  • Coniuge
  • Discendenti (Figli/nipoti/pronipoti)
  • Ascendenti (se mancano i figli)
  • Fratelli (se mancano i figli)
  • Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)
  • Lo stato in assenza di eredi

I familiari che beneficiano della quota di legittima in caso di successione legittima o testamentaria sono:

  • Coniuge
  • Discendenti (Figli/Nipoti/Pronipoti)
  • Ascendenti (se mancano i figli)